La parola agli statuti
Del 1250 è il documento De ellectione nuntiorum in cui troviamo una lunga lista dei luoghi in cui i banditori (definiti indifferentemente e spesso contemporaneamente “bannitores”, “tubatores”, “precones”, “trumbatores” fino al 1500 circa) dovevano affiggere i decreti; questi ricevevano sei bolognini per ogni incarico portato a termine. Il Podestà li sceglieva dopo averli uditi suonare e declamare, in quanto la loro funzione principale era richiamare l’attenzione della folla con le loro trombe e leggere le leggi; coloro che possedevano cavalli per espletare il servizio
semper debeant super equos ponere bannum pro comuni, preter quam in pallatio comunis, et in scalis pallacij et in predone, et in exercitu cum erunt prope pavalionem comunis, nec in pallatio comunis teneantur trumbas nec in scalis palacij
cioè dovevano mettere lo stemma del comune sui cavalli, ma non quando si trovavano nel palazzo o sulle scale dello stesso, né quando, in veste militare, altro incarico che dunque ricoprivano, si trovavano sotto il portico del Comune (luoghi ove non potevano nemmeno portare le trombe). Lo statuto prosegue asserendo che il banditore era obbligato ad indossare abiti consoni, approvati dal Podestà bolognese, che sul dorso recassero il blasone ufficiale:
Unum pulchrum par indumentorum debeant habere idoneum ad voluntatem Potestatis a couni Bononie, quod semper habeant in dorsum cum ponunt bannum.
In caso di necessità, il Podestà e la Curia eleggevano dei “trumbatores” che affiggessero i bandi in tempo di guerra. Questi erano pagati con 10 lire (quelli che avevano anche un cavallo ne ricevevano 20). Interessante è anche lo statuto, datato 1259, De nuncijs Ancianorum et vestibus atque feudo: gli Anziani, che occupavano la più autorevole delle cariche, avevano 4 “nunzios” al loro servizio, due dei quali erano suonatori di tromba. Ivi si fa anche menzione del ruolo di legati che talvolta ricoprivano, ausiliati da destrieri: dovevano sottostare alle stesse regole degli altri banditori e i “tubatores” provvisti di cavallo ricevevano un salario di 20 lire, gli altri solo di 10.