Ci rendiamo anche conto di quanto la battaglia de LaVerdi abbia speranze di successo praticamente nulle, giacché la tendenza legislativa a distinguere le istituzioni in due è ormai cronicizzata nella legislazione, anzi anche all’interno delle “magnifiche 14” si tenta ormai da più anni di riconoscere “status” di eccellenza (con interventi di censura da parte dal Consiglio di Stato) ad alcune piuttosto che ad altre, con continuo e costante detrimento della mutua raffrontabilità; anche la comparazione tra le “magnifiche 14”, però presenta la negazione del concetto di “criterio” nell’effettuazione della ripartizione del contributo, almeno per come si è operato fino ai nuovi criteri varati nel 2014.
È francamente incredibile ma, fino al DM 3 febbraio 2014 (uno degli ultimi decreti del ministro Bray), l’elemento qualità era sostanzialmente assente dai criteri (se non a parole), ed anche l’elemento quantità pesava appena per un 25 %. L’elemento qualità era assente anche solamente “a parole” fino al DM 29 ottobre 2007, quando vigeva ancora la ripartizione in funzione del costo storico, che in un’ipotetica festa per bambini sarebbe come riservare le fette di torta più consistenti agli obesi o – peggio – ai diabetici. La totale assenza di un meccanismo di premialità verso le gestioni economicamente e quanti-qualitativamente più avvedute ha comprensibilmente avallato i risultati poco virtuosi che oggi sono sotto gli occhi di tutti.
La prima correzione di rotta arriva con il citato DM 29 ottobre 2007, con il quale si continua a ripartire il 65% del contributo in funzione delle piante organiche approvate (storicamente molto sovradimensionate e di dubbia applicabilità giuridica dopo la nominale revisione in chiave privatistica del sistema degli enti lirici) quindi ancora in funzione sostanzialmente del costo storico, ma si introduce un 25% legato alla quantità prodotta e un 10% legato (in verità molto labilmente) alla qualità; si tratta del criterio in vigore fino all’ultima ripartizione, soppiantato dalle nuove linee di indirizzo del comma 20 e 20bis dell’art.11 del Decreto Legge 8 Agosto 2013 (cosiddetto Valore Cultura) e della loro esplicitazione nel DM 3 febbraio 2014. La ripartizione del 25% sulla base della quantità era effettuata attribuendo ad ogni borderò SIAE (ogni alzata di spettacolo in casa propria) un punteggio in relazione alla tipologia di genere proposto, secondo la seguente tabella.
Il 10% relativo alla qualità era attribuito discrezionalmente (e con metodi non scientifizzati) dalla Commissione consultiva per la musica istituita al MiBACT, secondo la capacità di seguire le seguenti linee (tutte molto poco comparabili) che con la qualità vera e propria non hanno molto a che vedere giacché mettere in cartellone opere di compositori nazionali o coordinare l’attività di un’istituzione con quella di altre difficilmente possono rilevare ai fini della qualità artistica di quanto proposto. Per i curiosi, il link rinvia al comma 5 del DM 29 ottobre 2007.